| Si chiede quali siano le modalità definite da disposizioni di legge e contrattuali relativamente al diritto allo studio. |
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| Giovedì 22 Ottobre 2009 01:11 |
Ovvero: Formazione perchè no?(se 150 ore vi sembran poche provate voi a a lavorar)
Il CCNL per i dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo stupulato il 26 maggio 2008 e rinnovato il 30 luglio 2008 (Decorrenza: 1º gennaio 2006 - Scadenza: 31 dicembre 2009) così si esprime in proposito:
Di fronte alla richiesta di congedo per la formazione, il datore di lavoro può:
Quelli espressi sopra sono i principi stabiliti dalle norme che tuttavia rinviano le modalità concrete di richiesta e di risposta da parte del datore di lavoro alla contrattazione collettiva che così si esprime: CCNL per i dipendenti dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo stupulato il 26 maggio 2008 e rinnovato il 30 luglio 2008 (Decorrenza: 1º gennaio 2006 - Scadenza: 31 dicembre 2009) così si esprime in proposito : Art. 68 (Diritto allo studio) 1) Le lavoratrici ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi gli studenti universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. 2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità , per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. Art. 69 (Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionali) Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nell'area socio-sanitaria-assistenziale-educativa cooperativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni. A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori nella misura massima annua dell'8% del totale dell'organico della cooperativa facente capo al presente c.c.n.l. potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 100 ore annue. In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio. Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche. Nell'adozione dei criteri si dovrà tenere conto dell'anzianità anagrafica e successivamente quella di servizio. Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla Direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza. I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui al punto 2 dell'art. 68. In conlusione, le diposizioni normative e contrattuali riconoscono il diritto dei lavoratore e delle lavoratrici ad ottenere dei permessi di studio sia per terminare percorsi formativi sia per avviarli.  Le disposizioni nazionali prevedono che i contratti collettivi dispongano dei limiti al numero di lavoratori che contemporaneamente possono usufruire di tali permessi. I limiti sono del 2% o 8% nel CCNL coop sociali a seconda del tipo di permesso che viene chiesto. A questo punto si apre la questione di come definire chi abbia diritto a tali permessi in relazione a molteplici richieste che possono essere presentate contemporaneamente da più lavoratori. I criteri per la definizione di una graduatoria degli aventi diritti devono essere definiti in accordo con le organizzazioni sindacali e possono far riferimento all'azianità di servizio, all'età dei lavoratori, all'aver svolto precedentemente altre attività formative. In ogni caso tali regole dovrebbero essere condivise e definite prima che vengano fatte le relative domande da parte di chi intende partecipare alle attività di istruzione e/o di formazione. |











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