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Si chiede quali siano le modalità definite da disposizioni di legge e contrattuali relativamente al diritto allo studio. PDF Stampa E-mail
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Giovedì 22 Ottobre 2009 01:11

Ovvero: Formazione perchè no?

(se 150 ore vi sembran poche provate voi a a lavorar)

Il CCNL per i dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo stupulato il 26 maggio 2008 e rinnovato il 30 luglio 2008 (Decorrenza: 1º gennaio 2006 - Scadenza: 31 dicembre 2009) così si esprime in proposito:

Le norme prevedono che ai lavoratori studenti, intendendosi per tali, secondo il disposto dell art. 10, L. n. 300/1970  coloro che siano iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nonchè coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla L. 28 dicembre 1978, n. 845  hanno diritto:
- a fruire comunque di permessi retribuiti per il giorno o i giorni in cui si svolgono le prove di esame;
- a non essere chiamati a prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali;
- all'inserimento nel turno che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami nel caso di aziende che organizzino il lavoro su più turni.

Ai lavoratori studenti che seguono corsi universitari la legge attribuisce invece soltanto il diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per l'effettuazione degli esami.

La contrattazione collettiva, assieme a condizioni di miglior favore per i lavoratori studenti, contiene spesso (generalmente sotto la rubrica di "diritto allo studio") il riconoscimento di ulteriori permessi per i lavoratori che, desiderando arricchire il proprio patrimonio culturale e professionale, partecipano a corsi diversi (cioè corsi non "regolari") da quelli considerati dall'art. 10 della L. n. 300/1970 per la tutela dei lavoratori studenti.

Documentazione
Il datore di lavoro può chiedere ai lavoratori interessati alle agevolazioni di cui sopra la produzione dei certificati di iscrizione e frequenza ai corsi e partecipazione agli esami.


Inoltre,  la L. n. 53/2000   istituisce  congedi per la formazione, finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formativa diverse da quelle svolte o finanziate dal datore di lavoro.
A tal riguardo, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Durante il congedo, il dipendente:

  • conserva il diritto al posto di lavoro;
  • non ha diritto alla retribuzione.
Il periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e tale periodo non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Va tuttavia tenuto presente che ai sensi dell'art. 5, comma 3, L. n. 53/2000  se durante il congedo interviene una grave e documentata infermità, si verifica un'interruzione dello stesso, purchè ne sia stata data comunicazione scritta al datore di lavoro.

Di fronte alla richiesta di congedo per la formazione, il datore di lavoro può:
  • non accoglierla;
  • differire l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.
E' demandata alla contrattazione collettiva la disciplina relativa alle modalità di fruizione del congedo, alle percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, alle ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio della predetta facoltà, ai termini del preavviso, che non può comunque essere inferiore a 30 giorni.

Quelli espressi sopra sono i principi stabiliti dalle norme che tuttavia rinviano le modalità concrete di richiesta e di risposta da parte del datore di lavoro alla contrattazione collettiva che così si esprime:

CCNL  per i dipendenti dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo stupulato il 26 maggio 2008 e rinnovato il 30 luglio 2008 (Decorrenza: 1º gennaio 2006 - Scadenza: 31 dicembre 2009) così si esprime in proposito :

Art. 68 (Diritto allo studio)
1) Le lavoratrici ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
Le lavoratrici e i lavoratori, compresi gli studenti universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame.
Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.

Art. 69 (Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionali)
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nell'area socio-sanitaria-assistenziale-educativa cooperativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori nella misura massima annua dell'8% del totale dell'organico della cooperativa facente capo al presente c.c.n.l. potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 100 ore annue.
In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche.
Nell'adozione dei criteri si dovrà tenere conto dell'anzianità anagrafica e successivamente quella di servizio.

Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla Direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui al punto 2 dell'art. 68.

In conlusione, le diposizioni normative e contrattuali riconoscono il diritto dei lavoratore e delle lavoratrici ad ottenere dei permessi di studio sia per terminare percorsi formativi sia per avviarli.   Le disposizioni nazionali prevedono che i contratti collettivi dispongano dei limiti al numero di lavoratori che contemporaneamente possono usufruire di tali permessi.  I limiti sono del 2% o 8% nel CCNL coop sociali a seconda del tipo di permesso che viene chiesto.
A questo punto si apre la questione di come definire chi abbia diritto a tali permessi in relazione a molteplici richieste che possono essere presentate contemporaneamente da più lavoratori. I criteri per la definizione di una graduatoria degli aventi diritti devono essere definiti in accordo con le organizzazioni sindacali e possono far riferimento all'azianità di servizio, all'età dei lavoratori, all'aver svolto precedentemente altre attività formative. In ogni caso tali regole dovrebbero essere condivise e definite prima che vengano fatte le relative domande da parte di chi intende partecipare alle attività di istruzione e/o di formazione.

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